Com’è noto, l’IMU, insieme alla TARI e alla TASI, costituisce l’Imposta Unica Comunale, istituita nel nostro ordinamento con la legge di stabilità 2014.
Non vi sono state variazioni per il calcolo dell’IMU 2018 (acconto al 18 giugno, saldo al 17 dicembre 2018), in quanto la legge di bilancio n. 232/2016 ha confermato il blocco degli aumenti delle aliquote previste per l’anno precedente da parte dei Comuni, tanto per l’IMU quanto per la TASI.
Ciò posto, quali sono i passaggi da compiere per calcolare la misura dell’imposta dovuta?
- Prima di tutto, sarà necessario disporre della rendita catastale del bene al 1° gennaio dell’anno di imposta: basterà al riguardo una mera visura catastale;
- si dovrà poi rivalutare del 5% la suddetta rendita catastale;
- sarà necessario quindi moltiplicare il valore ottenuto per il coefficiente fisso stabilito per ciascuna categoria catastale: per le abitazioni è 160 (da A/1 ad A/11, eccetto A/10), per gli uffici e studi privati è 80 (A/10), per i negozi è 55 (C/1), per i magazzini ed i locali di deposito è 160 (C/2), per i laboratori per arti e mestieri è 140 (C/3), per i fabbricati destinati ad attività industriali e commerciali è 65 (D/7 e D/8);
- ottenuta in tal modo la base imponibile IMU, si tratterà infine di applicare a tale importo l’aliquota IMU deliberata dal Comune nel cui territorio l’immobile si trova (l’aliquota ordinaria è del 10,6%).
Quanto detto può essere reso ancor più chiaro da un semplice esempio numerico:
- consideriamo per comodità di calcolo una rendita catastale pari a 1.000,00 euro;
- rivalutata del 5%, tale rendita sarà pari a 1.050,00 euro;
- poniamo quindi che l’immobile di cui si tratta sia un ufficio: tale importo dovrà dunque moltiplicarsi per un coefficiente pari ad 80, ottenendo una base imponibile IMU pari a 84.000;
- ipotizzando che il Comune di riferimento abbia deliberato l’applicazione dell’aliquota ordinaria al 10,6%, si otterrà un’imposta totale di euro 890,04, da suddividere in egual misura tra acconto e saldo.
Le suddette sono ovviamente mere indicazioni sintetiche di massima riferite al periodo di imposta in corso, utili a consentire soltanto un primo calcolo approssimativo. Esse non esonerano da un attento studio dei casi di esenzione dall’imposta (come è noto, ad esempio, non dovuta sull’abitazione principale, tranne che nei casi in cui questa sia di lusso – cat. A/1, A/8 , A/9 -, laddove l’imposta sarà pari al 25%), e non sostituiscono in alcun modo le necessarie verifiche da compiere prima di procedere al pagamento del tributo da parte del singolo contribuente.