La “legge Pinto” sulla eccessiva durata dei processi è incostituzionale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88/2018 dello scorso 26 aprile, ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), promulgata per indennizzare i cittadini danneggiati dall’eccessiva durata dei processi, nella parte in cui non prevede la possibilità per gli interessati di accedere al rimedio (la domanda di equa riparazione) in pendenza del processo in cui il ritardo irragionevole sia maturato, ma soltanto una volta che questo sia terminato, o meglio entro sei mesi da che la sentenza che lo definisce sia passata in giudicato.

La parola passa ora al legislatore, chiamato ad apprestare i giusti correttivi.

Quel che è certo che è che la pronuncia apre nuove possibilità di tutela per i cittadini, troppo spesso vittime di procedimenti giudiziari senza fine, che si trascinano inutilmente per anni, negando la loro funzione di strumenti di giustizia al servizio della collettività.

Si ricorda al riguardo che le disposizioni della legge Pinto sono assolutamente trasversali, abbracciando ogni tipo di procedimento giudiziario, da quelli civili a quelli amministrativi, passando per i processi penali.

 

diritto militare Firenze

 

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