La disciplina dell’aspettativa per motivi di infermità del militare è materia “scivolosa”, da affrontare con la dovuta consapevolezza, in considerazione delle rilevantissime conseguenze che essa comporta sullo status giuridico del militare interessato. Tra gli aspetti più rilevanti vengono indubbiamente in gioco le regole dettate dall’ordinamento in tema di durata massima dell’aspettativa.
Quanto alla durata massima dell’aspettativa per infermità, questa è stabilita dall’art. 912 del d.lgs n. 66/2010 (cd. Codice dell’ordinamento militare), il quale, rubricato appunto “Durata dell’aspettativa”, dispone che “i periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall’una all’altra aspettativa”.
Ovviamente, non si computano come periodo di aspettativa i 45 giorni di licenza straordinaria concessi annualmente. Superati dunque i suddetti 45 giorni di licenza straordinaria, il militare temporaneamente inidoneo al servizio viene posto in aspettativa per infermità, per la durata complessiva di due anni da maturarsi nel corso di un quinquennio.
Il rispetto di tale limite temporale è verificato computando i giorni di aspettativa a ritroso, a partire dall’ultimo giorno di aspettativa fruito. Per l’effetto, il quinquennio di riferimento ben potrà variare (si parla al riguardo di “quinquennio mobile”).
In caso di superamento del suddetto periodo massimo di aspettativa, il militare cessa immediatamente dal servizio permanente.
Chiaro al riguardo è il disposto dell’art. 929 del Codice, a mente del quale si legge che “Cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando: a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato; b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea; c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli”.
Quanto detto a proposito della durata massima dell’aspettativa vale indifferentemente in caso di dipendenza o meno da causa di servizio.
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