La disciplina dell’aspettativa per motivi di infermità del militare è materia “scivolosa”, da affrontare con la dovuta consapevolezza, in considerazione delle rilevantissime conseguenze che essa comporta sullo status giuridico del militare interessato. Tra gli aspetti più rilevanti vengono indubbiamente in gioco le regole dettate dall’ordinamento in tema di trattamento economico stipendiale.
Sul piano stipendiale, occorre distinguere nettamente il caso in cui la patologia sofferta dipenda da causa di servizio – e allora la retribuzione sarà dovuta all’interessato per intero e per tutta la durata dell’aspettativa –, dal caso in cui tale riconoscimento difetti.
In quest’ultima ipotesi, in particolare, il trattamento economico del militare in aspettativa per infermità subirà una graduale riduzione, fino ad azzerarsi nell’ultimo semestre disponibile.
Nel dettaglio, l’art. 26 della legge n. 187 del 1976 dispone sul punto che “durante l’aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dei Corpi di polizia, ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo dell’Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonché ai cappellani militari in servizio permanente competono […] lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi e ridotti alla metà per i successivi sei mesi, fermi restando il diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei successivi periodi, durante i quali nessun assegno è dovuto”.
Pertanto, il trattamento economico del militare in aspettativa, se non ricorre una causa di servizio, rimarrà inalterato nei primi dodici mesi; sarà dimezzato dal tredicesimo al diciottesimo mese compresi e risulterà sostanzialmente azzerato dal diciannovesimo al ventiquattresimo e ultimo mese a disposizione prima della cessazione dal servizio permanente.
In caso di perdurante pendenza della domanda di riconoscimento della causa di servizio al termine dei primi dodici mesi, in difetto di una specifica disposizione di legge che regolamenti la suddetta ipotesi, la prassi di regola seguita dalle Amministrazioni interessate è quella di continuare l’erogazione dello stipendio in misura piena fino alla pronuncia sulla dipendenza, salvo poi ripetere le somme che risultino erogate indebitamente, in caso di successivo diniego della causa di servizio.
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