La disciplina delle varianti in corso d’opera è ora contenuta nell’art. 120 del nuovo Codice dei contratti pubblici d.lgs n. 36/2023.
La suddetta disposizione ricalca, in gran parte, quanto in precedenza stabilito dall’art. 106 del vecchio Codice d.lgs 50/2016, con alcune rilevanti novità.
Le principali novità introdotte dal nuovo Codice in materia di varianti sono essenzialmente le seguenti:
- la generale ammissibilità delle modifiche non sostanziali, consentite “a prescindere dal loro valore” (comma 5);
- la ridefinizione della nozione di modifica sostanziale, ora imperniata sulla clausola generale del comma 6, per cui la suddetta ricorre “quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa”;
- l’espressa previsione del carattere non sostanziale delle modifiche migliorative e compensative, di cui al comma 7, lettere a) e b), comunque limitate alle somme previste nel quadro economico;
- la testuale previsione della costante modificabilità del contratto in corso d’opera, nel rispetto delle clausole di rinegoziazione e in armonia col nuovo art. 9 (comma 8), addirittura con la previsione, in difetto della previsione delle suddette clausole, dell’obbligo da parte del RUP di provvedere a formulare un’ipotesi di accordo entro tre mesi dall’istanza a ciò finalizzata e della facoltà della parte svantaggiata di adire il giudice, qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, allo scopo di ristabilire l’equilibrio negoziale originario, salva la responsabilità per violazione dell’obbligo di rinegoziazione;
- l’aggiunta all’opzione di proroga della proroga tecnica (comma 11), nella misura in cui si attribuisce al committente la facoltà di prorogare il contratto con l’appaltatore uscente “qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;
- il mancato riferimento all’errore progettuale (commi 9 e 10 del vecchio art. 106), in quanto la disciplina della responsabilità dei progettisti è stata inserita nella parte del Codice destinata a regolamentare la progettazione.
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