In base all’art. 1084-bis del codice dell’ordinamento militare, come novellato a seguito del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, al personale militare in servizio permanente che cessi dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2015 è attribuita una promozione onorifica al grado superiore.
Tale promozione è riconosciuta in caso di cessazione per:
– raggiungimento del limite di età;
– collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
– infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
– rinuncia al transito nell’impiego civile, di cui all’articolo 923, comma 1, lettera m-bis), sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio.
La suddetta promozione ha appunto carattere soltanto onorifico: non ha effetto sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico, nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.
La promozione è subordinata alla condizione che il militare abbia prestato servizio “senza demerito” nell’ultimo quinquennio, da intendersi nel senso che l’interessato non dovrà trovarsi in una delle seguenti situazioni:
– aver riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo;
– essere stato sospeso dall’impiego, a qualsiasi titolo, per motivi penali o disciplinari;
– essere stato giudicato non idoneo nell’ultima valutazione per l’avanzamento;
– aver riportato note caratteristiche con qualifica di “inferiore alla media” o di “insufficiente”.
Sarà escluso dall’attribuzione della promozione il militare rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo.