Morte del socio accomandatario: effetti nella s.a.s.

E’ lo stesso codice civile a prevedere in modo espresso la regola generale da applicare in caso di morte del socio accomandatario di una società di persone.  L’art. 2284 c.c. (cui rinvia l’art. 2315 c.c. in punto di s.a.s.) stabilisce al riguardo che “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.

Gli scenari configurabili – salvo diversa clausola contrattuale – sono dunque tre:

  1. liquidazione della quota agli eredi da parte dei soci superstiti (il diritto si prescrive in 10 anni);
  2. scioglimento della società;
  3. continuazione della stessa con gli eredi, sul presupposto del consenso di tutti i soci (e degli eredi medesimi).

Il dato costante è l’esclusione di qualsiasi ipotesi di continuazione autamatica della società con gli eredi, e ciò trova chiara giustificazione nel diverso ruolo affidato agli accomandatari rispetto agli accomandanti, posto che ai primi spetta l’amministrazione dell’attività sociale e del relativo patrimonio, con tutto ciò che ne consegue anche in ordine alla diversa misura della responsabilità (illimitata e solidale) per le obbligazioni contratte in nome e per conto della società.

Tale principio di carattere generale può invero essere superato in sede di contratto sociale per il tramite della previsione di una “clausola di continuazione”, vale a dire di una disposizione negoziale che preveda la successione degli eredi nella posizione dei soci accomandatari defunti.  Proprio in considerazione di quanto sopra, tuttavia, la giurisprudenza ha ripetutamente ritenuto invalide simili clausole in tutti i casi in cui queste facciano generico riferimento agli “eredi” od anche ai “figli” del socio, mentre le ha ritenute valide ed efficaci – pur con numerosi distinguo – nelle ipotesi in cui i successori del de cuius siano individuati in modo puntuale ed espresso.

Si distinguono clausole di continuazione:

  1. facoltative: quando agli eredi è consentita – appunto – la facoltà di scegliere o meno se entrare nella compagine sociale, e ciò anche a prescindere dall’avvenuta accettazione dell’eredità. In questo caso, perché gli eredi assumano la qualità di soci non è sufficiente che abbiano accettato l’eredità, ma è necessaria una positiva manifestazione di volontà in tal senso;
  2. obbligatorie: quando agli eredi è invece imposto l’obbligo di continuare la società. La giurisprudenza ha affermato la validità di tali clausoli, così come delle clausole di continuazione automatiche. La dottrina invece è divisa e le ritiene per lo più nulle, perché violano il divieto dei patti successori, in quanto il de cuius, nello stipulare il contratto sociale, verrebbe in tal modo a vincolare la decisione dell’erede, in contrasto con l’art. 458 c.c.;
  3. automatiche: tali clausole differiscono da quelle obbligatorie perché l’accettazione dell’eredità comporta in tal caso l’assunzione automatica della qualità di socio, senza alcuna necessità di un’esplicita adesione al contratto sociale.  La giurisprudenza ha ritenuto la piena validità della clausola di continuazione automatica (oltre che, come anticipato, di quella obbligatoria) poiché l’erede può sempre rifiutare l’ingresso nella società con la rinuncia all’eredità: del resto, le quote sociali altro non sono, in questi casi, che una parte dell’asse ereditario del socio defunto.

Quanto detto necessita almeno di due precisazioni:

  1. la diversità di posizione giustifica il fatto che, in caso di morte del socio accomandante, ben si possa determinare il subentro jure successionis degli eredi nella posizione del socio defunto senza la necessità del consenso dei soci superstiti, e ciò ai sensi dell’art. 2322, c. 1, c.c., in base al quale “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte“;
  2. deve infine precisarsi che di per sé un subentro automatico degli eredi in luogo del socio accomandatario non si verifica neppure nel caso in cui la compagine sociale presenti un unico socio accomandatario: in tale scenario, infatti, l’unico socio accomandatario rimasto avrà sei mesi di tempo per procedere alla ricostituzione della pluralità dei soci, dopodiché la società si estinguerà.

 

 

diritto commerciale Firenze

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6 thoughts on “Morte del socio accomandatario: effetti nella s.a.s.”

  1. Buongiorno, gentilmente mi potrebbe dire,che succede ,se viene mancare in una SAS uno dei soci accomandati,con quota di partecipazione del 40% e i suoi eredi rifiutano l’eredità? Sapendo,che il socio ha solo debiti,i quali sono molto di piu del valore della quota. (in questo caso inoltre tutti gli altri soci sono eredi del defunto) La quota del defunto che fine farà?
    Grazie.

  2. Buongiorno. Se il defunto era l’unico accomandante, la società, trascorsi 6 mesi senza la ricostituzione delle relativa categoria di soci, si scioglie. Se ci sono altri accomandanti, e gli eredi rinunciano all’eredità, saranno chiamati all’eredità i parenti di grado successivo (magari a quanto mi dice coincidenti con gli altri soci), e così via fino al sesto grado, oltre il quale l’eredità giacente si devolve allo Stato. Per renderle un vero e proprio parere dovrei però visionare almeno atto costitutivo e soprattutto statuto societario, quindi prenda quanto sopra come mera affermazione di carattere generale. Saluti

  3. Buongiorno. Volevo informazioni sulla procedura fallimentare sas ancora attiva ed amministrata da un curatore fallimentare. Il socio accomandatario era mio padre deceduto da 4anni, il socio accomandante ero io che tra l’altro ho fatto rinuncia all’eredità insieme alla mia famiglia. Il problema è che sto avendo problemi nelle banche è normale? Grazie

  4. Buongiorno.
    Se ha rinunciato all’eredità, non vedo perché debba avere problemi con le banche.
    Che giustificazioni hanno dato le banche di questi ostacoli?
    Saluti

  5. Buongiorno,
    se muore il socio accomandatario di una S.a.s., la quale ha accumulato debiti, e i soci accomandanti rimangono completamente inerti, senza nè liquidare la quota dell’accomandatario, nè sciogliere la società, nè continuarla, cosa succede in concreto? Premetto che sono già trascorsi due anni dalla morte del socio accomandatario (comunicata alla camera di commercio e risultante da visura), e i soci accomandanti non rispondono. L’estinzione della società è automatica? Grazie saluti

  6. Buonasera. Per poterle dare una risposta che costituisca un vero e proprio parere al riguardo, dovrei consultare l’atto costitutivo e lo statuto. Il codice di per sé prevede che in caso di morte dell’unico socio accomandatario senza ricostituzione della compagine sociale entro 6 mesi, la società si estingua. E’ chiaro che gli accomandanti dovranno procedere alla liquidazione, recandosi da un Notaio. Saluti

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