Con la sentenza n. 2366 del 19 aprile 2018, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha precisato che il permesso di costruire non può essere legittimamente sottoposto a condizioni da parte della pubblica amminstrazione, tranne nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge, ad esempio preordinatamente all’acquisizione dell’assenso da parte di altra pubblca amministrazione.
Il permesso di costruire ha natura costitutiva e non ha certo carattere negoziale, quindi non può essere sottoposto a condizioni. Una volta accertata la conformità delle opere che il richiedente intende realizzare alla disciplina urbanistica, il permesso deve essere rilasciato e diventa subito operativo, senza che sia possibile per la p.a. sospendere l’efficacia del provvedimento abilitativo emesso.
Nel caso di specie, invece, il permesso di realizzare un’autorimessa su più piani era stato sì rilasciato, ma con la prescrizione che, prima dell’inizio dei lavori, fosse consegnata una relazione sulla fattibilità dell’intervento sotto il profilo strutturale, per di più concordata con i condomìni confinanti. Di qui l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ed il suo conseguente annullamento.