Già si è detto in un precedente articolo (consultabile su questo sito) che la strada privata, se aperta al pubblico, dev’essere manutenuta dalla pubblica amministrazione.
Fa da corollario a quanto sopra che i danni (patrimoniali e non patrimoniali, inclusi quelli da lesioni), che siano stati cagionati da buche o comunque da insidie presenti su strade ad uso pubblico, debbano essere risarciti dall’ente pubblico che è tenuto alla manutenzione, e non dai privati proprietari della strada.
Lo ha affermato anche di recente la Cassazione, con l’ordinanza n. 3216/2017, in cui si legge che “è in colpa la P.A. la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato. Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione“.
In estrema sintesi, dunque:
- se una strada privata è destinata all’uso pubblico, della manutenzione è onerata la p.a.;
- tale obbligo riguarda anche le pertinenze della strada, come i marciapiedi e le aree latistanti la via;
- in caso di danni occorsi a persone o cose da buche o comunque da insidie stradali, l’obbligo risarcitorio grava sulla p.a. inadempiente;
- la p.a. risponde dei danni per omessa manutenzione, mancata messa in sicurezza delle strade, ed in ogni caso per non averne inibito l’uso, in caso di pericolo.